CAMERA PENALE DI MILANO
STATUTO
Art. 1) Costituzione e sede
E’ costituita un’Associazione denominata “Camera Penale di Milano Giandomenico Pisapia”, con sede in Milano.
L’Associazione è apolitica, non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.
Art. 2) Scopo dell’Associazione
Scopo dell’Associazione è quello di:
a) promuovere e coordinare ogni possibile iniziativa diretta alla tutela della funzione del difensore nel procedimento penale, in ossequio al diritto di difesa sancito dal secondo comma dell’art. 24 della Costituzione, e ciò al fine di garantire che:
- la difesa assuma una importanza essenziale nell’iter del procedimento e del processo come esercizio di funzione costituzionalmente garantita ai fini di un equilibrato esercizio della Giurisdizione;
- si assicuri la partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento e del processo, anche con riferimento ai poteri di indagine che la legge conferisce alle parti processuali ed al diritto di raccogliere, indicare ed ottenere l’acquisizione di elementi di prova;
- la difesa sia assicurata come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e del processo anche con riferimento alla libertà del difensore ed alla sua autonomia;
- la difesa sia assicurata ai non abbienti siano essi accusati o vittime di reato, verificando la funzionalità del servizio fornito dallo Stato allo scopo di rilevare le eventuali carenze e di adottare ogni opportuna iniziativa per eliminarle;
b) stabilire rapporti di collaborazione con le altre Associazioni ed altre Organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi fini;
c) raccogliere e divulgare ogni possibile informazione sulla tutela della funzione del difensore penale;
d) promuovere gli studi e le iniziative e sostenere le riforme volte a migliorare la Giustizia penale e l’Ordinamento giudiziario.
Art. 3) Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio è costituito:
- dalle quote di associazione;
- dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti a qualunque titolo disposti a favore dell’Associazione stessa;
- dagli eventuali proventi di attività in campo pubblicistico e/o editoriale;
- dai corrispettivi dei servizi strettamente attinenti all’esercizio dell’attività professionale che potranno essere apprestati;
- dalla Rivista “Il Foro Ambrosiano”;
- dai beni strumentali.
Art. 4) Attività dell’Associazione
Le attività che l’Associazione potrà svolgere per il perseguimento dei propri scopi sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:
a) attività culturali: partecipazione e promozione di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti – inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di films e documentari culturali e comunque di interesse dei Soci;
b) attività associativa: promozione di incontri, manifestazioni fra Soci in occasione di eventi, festività, ricorrenze ed altro;
c) attività di formazione: partecipazione e promozione di corsi di preparazione e perfezionamento, in particolare nelle Scienze giuridiche penali; costituzione di comitati o gruppi di studio e di ricerca;
d) attività editoriale: pubblicazione di riviste e bollettini, di atti di convegni e di seminari, di studio e di ricerche;
e) iniziative ricreative: promozione di pranzi sociali, intrattenimenti musicali, spettacoli teatrali;
f) attività sportive: creazione di gruppi sportivi nei settori più congegnali all’Associazione.
L’Associazione potrà svolgere inoltre qualsiasi attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.
Art. 5) Requisiti dei soci
Possono aderire all’Associazione gli avvocati iscritti negli Albi professionali e i praticanti iscritti nei Registri dei praticanti da almeno un anno i quali esercitino con continuità la professione in campo penale nel Distretto della Corte d’Appello di Milano e non siano iscritti ad altre Camere Penali.
Qualora uno dei requisiti richiesti non sussista al momento dell’iscrizione, o venga meno successivamente, il Consiglio Direttivo delibera, previa audizione dell’interessato, di non accogliere o di sospendere l’iscrizione, se l’impedimento è temporaneo, ovvero di cancellarla se definitivo.
L’interessato può chiedere che venga inserito, nell’ ”ordine del giorno” della prima Assemblea successiva, la valutazione della decisione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea deciderà a maggioranza dei presenti.
Art. 6) Doveri dei soci
L’appartenenza alla Camera Penale ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
Il socio si adopera per promuovere e contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione.
Il socio è tenuto a versare la quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 7) Perdita della qualità di socio
Oltre al venir meno dei requisiti indicati all’art. 5 comporta la perdita della qualità di socio il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell’esercizio per almeno due annualità consecutive.
Art. 8) Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Segretario del Consiglio Direttivo con funzioni di Tesoriere;
e) il Comitato dei Saggi;
f) il Presidente dell’Assemblea dei Soci, il Presidente supplente dell’Assemblea medesima ed il segretario del Presidente dell’Assemblea dei Soci;
g) il Comitato Scientifico.
Art. 9) Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno.
Essa viene convocata dal Presidente dell’Assemblea dei soci su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo, corredata degli argomenti all’ordine del giorno.
Essa:
a) delibera sulla relazione anche programmatica del Presidente e sugli argomenti all’ “ordine del giorno”;
b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
c) stabilisce l’ammontare delle quote sociali e le modalità di riscossione;
d) elegge ogni triennio i membri del Consiglio Direttivo;
e) delibera su quanto contemplato dall’art. 13.
Art. 10) Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente dell’Assemblea dei soci ogni qualvolta:
a) la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo. In tal caso la richiesta di convocazione deve essere effettuata da parte del Presidente del Consiglio Direttivo medesimo, il quale deve corredare la richiesta degli argomenti all’ordine del giorno;
b) la convocazione sia richiesta da parte di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo, i quali, in tal caso, devono corredare detta richiesta degli argomenti all’ordine del giorno;
c) la convocazione sia richiesta con domanda motivata da almeno il 10% dei soci.
Art. 11) Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea, con relativo “ordine del giorno”, avviene mediante affissione dell’avviso di convocazione – sette giorni prima della data fissata – presso la sede della Camera Penale, o con mezzo telegrafico e/o telematico.
L’Assemblea è valida purchè sia presente almeno il 10% degli iscritti.
Art. 12) Partecipazione all’Assemblea
Partecipano con diritto di voto all’Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice.
Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà rappresentare per delega non più di un altro socio. Per le votazioni a scrutinio segreto non sono ammesse deleghe.
Le deleghe dovranno essere rilasciate per iscritto e depositate all’inizio dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea provvederà, prima di dar corso ai lavori, ad invitare i soci presenti a depositare le deleghe eventualmente in loro possesso avvertendo che ogni successivo deposito non sarà ammesso.
Prima dell’espressione del voto la regolarità delle deleghe verrà verificata dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dai componenti presenti del Consiglio Direttivo.
Per le votazioni relative a persone ed alla elezione delle cariche sociali sarà adottato lo scrutinio segreto.
L’Assemblea può deliberare la proroga del Consiglio Direttivo per non oltre un anno dalla sua scadenza qualora ritenga di consentire al Presidente della Camera Penale di assumere la carica di Presidente del Consiglio delle Camere Penali Italiane. La proroga cessa di avere efficacia prima del termine per il quale è stata deliberata quando il Presidente non assuma la carica di Presidente del Consiglio delle Camere Penali Italiane o cessi dalla stessa carica.
Art. 13) Deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea è l’unico Organo competente a modificare lo Statuto dell’Associazione, a trasformarne lo stato giuridico ed a scioglierla, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.
In caso di scioglimento l’Assemblea deciderà sulla destinazione del relativo patrimonio secondo le norme previste dal codice civile.
Le delibere dell’Assemblea debbono essere rese pubbliche mediante affissione – entro sette giorni – presso la sede della Camera Penale.
Art. 14) Il Consiglio Direttivo: composizione e durata
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da nove membri, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5. Gli avvocati penalisti, appartenenti a Camere Penali già costituite nell’ambito del Distretto della Corte d’Appello di Milano e per qualsiasi motivo poi disciolte, potranno nominare un ulteriore componente, ammesso ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo della Camera Penale di Milano con funzioni meramente consultive.
Alle elezioni del Consiglio Direttivo possono partecipare solo coloro che si siano iscritti per la prima volta almeno sei mesi prima dalla data delle elezioni ed i soci che abbiano effettuato il versamento della quota associativa relativa all’esercizio nel quale si svolgono le elezioni ed all’esercizio precedente a quello nel quale si tengono le sessioni elettorali.
Risulteranno eletti alla carica di componenti il Consiglio Direttivo i Soci che avranno riportato il maggior numero di suffragi. In caso di egual numero di suffragi per l’ultimo o gli ultimi in graduatoria risulterà eletto il Socio iscritto alla Camera Penale con maggior anzianità.
In caso di dimissioni o di impossibilità ad esercitare il mandato da parte di uno o più membri - con un massimo di tre - risulteranno eletti di diritto i primi dei non eletti.
La carica di membro del Consiglio Direttivo della Camera Penale è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta in altri Organi rappresentativi della categoria forense.
Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo risultasse eletto ad altra carica nel corso del mandato dovrà scegliere, entro un mese dall’elezione, quale carica ricoprire.
Il Socio che ricopre cariche in altri Organi rappresentativi e viene eletto nel Consiglio Direttivo della Camera Penale deve optare per una delle due cariche.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni a partire dalla data di promulgazione dei risultati salvo quanto stabilito all’art. 16 c. 2 e non sono eleggibili per più di due volte consecutive.
La carica si considera esercitata se il Socio ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio Direttivo per almeno un anno in qualsiasi fase dei due precedenti trienni.
Art. 15) Elezione del Consiglio Direttivo:la Commissione elettorale
L’Assemblea, per le votazioni relative all’elezione delle cariche sociali, nomina una Commissione elettorale composta di tre membri, scelti tra gli iscritti.
Non possono far parte della Commissione elettorale i membri del Consiglio direttivo uscente e i candidati alle elezioni. Qualora, dopo la nomina, un membro della Commissione elettorale intenda candidarsi, deve dimettersi. Il Presidente della Commissione elettorale, sentito il Consiglio Direttivo, nomina uno o più sostituti. Qualora, pur non essendo candidato, dovesse risultare eletto un membro della Commissione Elettorale, l’elezione non sarà valida e risulterà eletto il primo dei non eletti.
I membri della Commissione elettorale, curano la pubblicazione presso la Segreteria della lista dei candidati e anche disgiuntamente presiedono alle operazioni di voto assicurandone il regolare svolgimento.
La Commissione elettorale effettua pubblicamente le operazioni di scrutinio e provvede alla proclamazione degli eletti, decorso il termine di cui all’ultimo comma del presente articolo.
La Commissione elettorale decide su ogni controversia riguardante le operazioni di voto e la validità dei voti espressi.
Ciascun socio, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, potrà:
a) controllare le schede elettorali, che a tal fine resteranno depositate presso la sede della Camera Penale per i tre giorni non festivi successivi al completamento delle operazioni elettorali;
b) proporre reclamo – entro il termine di cui alla lett. a) – alla Commissione Elettorale precisando le ragioni della doglianza che, a pena di inammissibilità, dovrà riguardare la validità o la regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali, ovvero i risultati dello scrutinio nel solo caso in cui l’eventuale accoglimento del reclamo possa modificare l’elenco degli eletti.
La Commissione elettorale decide – con provvedimento inoppugnabile – entro due giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. a).
Art. 16) Elezioni del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea che indice le elezioni del Consiglio Direttivo deve essere convocata non oltre 30 giorni prima della scadenza del triennio di cui al penultimo comma dell’art. 14 e le elezioni dovranno tenersi non oltre 15 giorni prima di detta scadenza.
I neo eletti subentrano nella carica non oltre il medesimo termine di scadenza; dopo la promulgazione dei risultati e fintanto che i neo eletti non abbiano assunto la carica, il Consiglio Direttivo uscente opera limitatamente agli affari ordinari.
Tutti gli iscritti alla Camera Penale di Milano da almeno un anno potranno essere eletti al Consiglio Direttivo.
L’iscritto che intende candidarsi dovrà presentare la propria candidatura all’Assemblea che indice le elezioni e, successivamente, al Comitato Elettorale fino alle h. 12 del giorno precedente a quello fissato per le operazioni di voto.
Art. 17) Riunioni del Consiglio Direttivo e sua presidenza
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice- Presidente e il segretario con firma per la Tesoreria; nomina altresì i cinque componenti del Comitato Scientifico e i tre Componenti del Comitato dei Saggi, scelti fra gli iscritti all’Associazione che non facciano parte del Consiglio Direttivo.
Allo stesso modo si provvede in caso di dimissioni o altro impedimento di uno o più membri del Comitato Scientifico e del Comitato dei Saggi.
Qualora non ne faccia già parte, è componente di diritto del Consiglio Direttivo il rappresentante dell’Associazione presso l’Unione delle Camere Penali Italiane, in tal caso senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno e, comunque almeno una volta al bimestre, in riunioni ordinarie, e su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, in riunioni straordinarie.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituire con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.
Esso delibera, di regola, a maggioranza di voti dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice-Presidente.
Le delibere del Consiglio Direttivo debbono essere rese pubbliche mediante affissione presso la sede della Camera Penale.
Art. 18) Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
- presiede allo sviluppo ed all’indirizzo generale dell’Associazione;
- attua gli scopi per i quali l’Associazione è costituita;
- stabilisce, per ogni anno sociale, il programma di lavoro da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi.
Per l’espletamento delle attività organizzative, il Consiglio Direttivo può dotarsi di un Ufficio di segreteria, composto da iscritti alla Camera Penale, il quale opererà sotto il controllo ed il coordinamento del Vice-Presidente, nella sua funzione di segretario.
Art. 19) Il Presidente dell’Assemblea dei soci
Il Presidente dell’Assemblea viene eletto, per la durata di un anno, con il voto di maggioranza dei soci presenti alla prima Assemblea successiva all’elezione del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente dell’Assemblea è incompatibile con le altre cariche previste dal presente Statuto e con qualsiasi altra carica ricoperta in organi rappresentativi della categoria forense. Allo scadere dell’anno di Presidenza il nuovo Presidente dell’Assemblea viene eletto, nelle medesime forme, nel corso della prima Assemblea successiva a detta scadenza. Il Presidente, dopo la sua elezione, provvede a nominare un Presidente supplente ed un Segretario. Il Presidente supplente svolge l’attività di Presidente dell’Assemblea dei soci in caso di indisponibilità temporanea del Presidente a presenziare all’Assemblea medesima. Il Segretario ha mansioni operative, legate a promuovere e ad incentivare la presenza dei soci all’assemblea, facendo loro conoscere, anche con mezzi telegrafici e/o telematici, l’ordine del giorno, nonché raccogliendo dai soci indicazioni su eventuali interventi da programmarsi per l’Assemblea medesima.
Il Presidente dell’Assemblea:
- presiede e dirige l’Assemblea, controllando il suo corretto funzionamento, nonché il regolare svolgimento delle operazioni di voto;
- convoca l’assemblea ordinaria dei soci nei modi e nelle forme previsti dagli articoli 9 e 11 del presente Statuto;
- convoca l’assemblea straordinaria dei soci nei modi e nelle forme previsti dagli articoli 10 e 11 del presente Statuto;
- ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto a carattere consultivo;
- evidenzia al Consiglio Direttivo eventuali problematiche di particolare rilevanza comunicategli dai soci, anche singolarmente, fuori dall’assemblea.
Art. 20) Compiti del Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente è investito della rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in Giudizio, dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea. In caso di urgenza prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della successiva riunione.
Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell’Associazione per determinati atti o categorie di atti.
Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme a disposizione dell’Associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni attive e passive di qualsiasi genere o specie, quali, in via esplicativa, aperture di conti correnti e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati all’Associazione.
Il Presidente potrà esercitare i poteri di cui al precedente comma anche delegandoli ad altri membri del Consiglio Direttivo.
Art. 21) Compiti del Vice–Presidente del Consiglio Direttivo
Il Vice–Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento nei limiti consentiti dalla legge.
Art. 22) Compiti del Segretario del Consiglio Direttivo
- compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci;
- provvede alla corrispondenza;
- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, redigendone i relativi verbali;
- è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente;
- coordina l’attività per il raggiungimento dei fini statutari;
- controfirma gli atti ufficiali dell’Associazione;
- cura la pubblicazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Nell’esercizio delle funzioni di Tesoriere:
- controlla il pagamento delle quote sociali;
- provvede al mantenimento della contabilità;
- effettua su delega del Presidente tutte le operazioni di gestione che competono al Presidente.
Art. 23) – Denominazione “Centro Studi Giuridici Sergio Ramajoli”
L’Associazione, per la promozione ed il conseguimento dei propri scopi, potrà utilizzare, in aggiunta alla propria, la denominazione “Centro Studi Giuridici Sergio Ramajoli”.
L’utilizzo di tale denominazione – che si identifica con l’attività dell’Associazione – è limitato ad iniziative promosse, coordinate e svolte nell’interesse dell’Associazione.
Art.24) – Il Comitato dei Saggi
Il Comitato dei Saggi, composto da tre membri di nomina Consiliare, a richiesta di singoli colleghi, fornisce pareri in materia di:
- eventuali problemi interpretativi delle delibere di astensione dalle udienze;
- ragioni poste a fondamento di eventuali richieste di esonero dall’astensione.
In caso di impedimento, dimissioni o in ragione di qualsiasialtra causa di cessazione dall’incarico di uno o più componenti del Comitato dei Saggi, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione.
Art. 25) Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico svolge funzioni di supporto tecnico all’Associazione, sotto la supervisione e l’indirizzo del Consiglio Direttivo, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 4 lett. a), c), d).
I membri del Comitato Scientifico rispondono del loro operato al Consiglio Direttivo e la loro nomina potrà essere da quest’ultimo revocata per giustificati motivi.
Il Comitato Scientifico potrà, nell’espletamento delle proprie funzioni, utilizzare la denominazione “Centro Studi giuridici Sergio Ramajoli”.
Il Comitato Scientifico potrà svolgere funzioni consultive su specifici temi anche partecipando alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico, fermi restando i limiti di cui al primo comma, potrà, per lo svolgimento dei compiti attribuiti, rivolgersi anche a persone fisiche o giuridiche estranee all’Associazione. A tal fine il Comitato Scientifico potrà anche istituire apposite commissioni nominandone i membri.
Ogni spesa effettuata dal Comitato Scientifico dovrà essere previamente autorizzata dal Presidente o dal soggetto da quest’ultimo delegato a norma dell’art. 20 ultimo comma.
I membri del Comitato Scientifico possono avere od assumere cariche in altri Organi rappresentativi della categoria forense e decadono al termine del mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 26) Remunerazione delle cariche sociali
Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo potrà stabilire una indennità a titolo di rimborso spese esclusivamente a favore dei soci che verranno delegati a rappresentare l’Associazione in occasione dei Congressi dell’Unione.
Art. 27) Esercizio sociale
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Disposizione transitoria:
le prescrizioni dell’art. 14 che portano a nove il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, trovano applicazione dalla data di approvazione del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo procede alla cooptazione dei primi due iscritti risultati esclusi nelle ultime elezioni.
Milano 8 gennaio 2004