09/05/2017 - IL TEMPO DELLA NOTTE E IL SONNO DELLA RAGIONE


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Documento del Consiglio Direttivo del 9 maggio 2017 in tema di legittima difesa

IL TEMPO DELLA NOTTE E IL SONNO DELLA RAGIONE

Se un ladro viene sorpreso mentre sta facendo una breccia nel muro, viene colpito e muore non vi è vendetta di sangue. Ma se il sole si è già alzato su di lui, a suo riguardo vi è vendetta di sangue.

Non è un comma aggiunto all’art. 52 del codice sostanziale, bensì un passo delle Scritture (Esodo, 22, 1-2) in ordine alla legittima difesa, tema antico per la sua intima connessione con i principi fondanti di diritto naturale cui, peraltro, la dottrina criminalistica italiana ha offerto una apprezzabile interpretazione attraverso la originaria struttura normativa della disciplina.

Sollecitato dall’opinione pubblica - ma, verrebbe da pensare, da interventismo populista in vista di elezioni politiche ormai prossime - il legislatore ha avvertito l’esigenza di contrastare le intromissioni nel domicilio che diano la percezione di una messa in pericolo di beni primari con un ulteriore arricchimento definitorio della norma dopo l’esperienza della novella del 2006.

La qualità della tecnica normativa non sembra, tuttavia, essere migliorata: tutt’altro.

La nuova formula del secondo comma dell’art. 52 c.p., invero, mediante il richiamo alla applicazione congiunta dei criteri dettati dal primo comma, nulla immuta rispetto al passato, fermo restando il rischio di innescare una spirale di violenza tra aggrediti ed aggressori nelle ipotesi di introduzione clandestina nelle private dimore, a causa di una malintesa interpretazione facilitata dal richiamo al tempo di notte. Criterio, quest’ultimo che si presta in ogni caso a molteplici variabili ermeneutiche.

Nel testo licenziato dalla Camera non vi è, dunque, una presunzione assoluta di liceità della reazione permanendo la necessità di valutare il bilanciamento tra beni tutelati, tra percezione della pericolosità dell’offesa e reazione. La considerazione che può offrirsi è, da un lato, di superfluità della modifica e, dall’altro, di pericolo derivante dall’esclusione della fattispecie colposa in favore della scriminante a determinate condizioni, difficili da dimostrare.

Non diverso è il giudizio che deve darsi della interpolazione proposta all’art. 59 del codice penale, laddove si esclude anche l’ipotesi di eccesso colposo allorché l’errore è conseguenza di un grave turbamento psichico della vittima causato dalla persona contro cui è rivolta la reazione posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, l’integrità fisica, la libertà personale o sessuale.

A tacer del fatto che quella sottesa dalla modifica proposta altro non sarebbe che un’ipotesi di legittima difesa putativa già contemplata dall’ordinamento. La norma così strutturata propone criticità non indifferenti dal punto di vista della allegazione probatoria, imponendo la verifica a posteriori di una condizione psichica transeunte e qualificata dalla gravità: con l’effetto, da un lato, di rendere più complessa (con incombenti tecnici a contenuto empirico) la difesa - cui nelle cause di giustificazione incombe l’onus probandi -  dall’altro, di estendere il perimetro di libero apprezzamento del giudicante. Il tutto con il rischio, se la prova a discarico dovesse fallire e l’interpretazione offerta “a caldo” si riveli corretta, di passare nella peggiore delle ipotesi dalla fattispecie colposa di legittima difesa a quella di omicidio doloso. Nella migliore, anche in questa occorrenza, nulla cambierebbe rispetto a quanto già previsto dalla legge ed alla sua maggioritaria interpretazione in tema di cause di esclusione della responsabilità penale.   

Quanto alla disposizione finale, relativa al trasferimento allo stato degli oneri economici derivanti dalla assistenza legale nei casi in cui sia, infine, riconosciuta la legittima difesa può, al momento, dirsi che la disposizione è di sospetta coerenza costituzionale, determinando un trattamento dispari rispetto ad altri soggetti indagati o imputati cui sia stata riconosciuta una causa di giustificazione. 

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Milano, nell’illustrare le ragioni della contrarietà al disegno di legge sulla legittima difesa e nel timore che il passaggio al Senato tutto possa sortire fuorché il miglioramento di una legislazione utile solo a conseguire consenso politico, auspica piuttosto che siano abbandonate modalità di intervento appartenenti al diritto penale simbolico simili a quella censurata, in cui il richiamo alla notte evoca soltanto il sonno della ragione.

 

                                                                                                                              Il Consiglio Direttivo