11/04/2014 - Nota del Consiglio Direttivo


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Nuove norme in materia di messa alla prova e sospensione per gli irreperibili

La Camera lo scorso 2 aprile ha approvato la proposta di legge 331-927 contenente disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e sospensione nei confronti degli irreperibili nonchè delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e riforma del sistema sanzionatorio.

Le disposizione di cui ai capi II e III saranno immediatamente operative dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  

La sospensione del procedimento per la messa alla prova sarà applicabile con le modalità procedurali indicate dagli artt. 464 bis e ss. c.p.p. e nei procedimenti per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale.

Il basso limite edittale dei reati per i quali viene prevista la possibilità di richiesta della messa alla prova  non comporterà in tutta evidenza alcun effetto deflativo per il carcere.

Per quanto riguarda il capo inerente la sospensione del procedimento per gli irreperibili, le modifiche introdotte sono radicali. Scompare l’istituto della contumacia, viene prevista una dichiarazione di “assenza” a determinate condizioni, e soprattutto si prevede che - in mancanza delle condizioni per tale dichiarazione e dopo un ultimo infruttuoso tentativo di notificazione a mezzo pg - il gup debba sospendere il procedimento con conseguente sospensione della prescrizione, nel rispetto dei termini massimi di cui all’art. 161 comma 2 c.p. Le ricerche dell’imputato dovranno essere rinnovate con cadenza annuale. Le modifiche incidono giocoforza anche sul sistema delle impugnazioni e sul meccanismo di restituzione in termini.