03/01/2017 - Messa alla prova

Il tavolo per la messa alla prova del Tribunale di Milano, a cui la Camera Penale partecipa, ha proceduto ad una revisione delle linee guida per aggiornarle alle ultime indicazioni e problematiche emerse. Pubblichiamo i nuovi documenti elaborati, con la comunicazione ad essi allegata che riportiamo di seguito...
A due anni dalla entrata in vigore dell’istituto della sospensione con messa alla prova, si è proceduto ad un aggiornamento delle linee guida e di alcuni dei modelli già elaborati. La necessità dell’aggiornamento è emersa dall’interlocuzione con l’UEPE, con gli avvocati e con i colleghi che hanno partecipato all’incontro organizzato in data 8.6.2016 dalla formazione decentrata. Nonostante la diffusione delle linee guida già all’indomani dell’entrata in vigore della legge 67/2014, si sono infatti rilevate difformità anche marcate nell’applicazione dell’istituto che hanno creato difficoltà di natura operativa. Si è così ritenuto di rivedere le linee guida per aggiornarle e nuovamente diffonderle al fine di superare le criticità riscontrate e favorire l’applicazione dell’istituto da intendersi non come strumento finalizzato alla deflazione del numero dei procedimenti, ma come nuova e diversa modalità di risposta dello Stato ad alcune tipologie di violazioni. Il tempo di applicazione dell’istituto, pur relativamente breve, consente peraltro un primo bilancio: le richieste sono in costante aumento e gli esiti positivi sono l’assoluta maggioranza anche grazie allo sforzo sin da subito compiuto da tutti gli attori per renderne effettiva l’applicazione. La revisione delle linee guida è pertanto diretta a non vanificare questo sforzo, superando alcune delle criticità emerse nella loro applicazione concreta, sia per Giudici e Avvocati che per l’UEPE. Si inviano pertanto le linee guida aggiornate unitamente a tre nuovi modelli di ordinanza elaborati: il primo specificamente riferito alla richiesta in fase di indagine; il secondo relativo alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la sospensione con messa alla prova e alla richiesta all’UEPE di elaborazione del programma; il terzo relativo alla sospensione del procedimento con messa alla prova. La scelta operata all’indomani dell’entrata in vigore della legge e diretta alla “preliminare delibazione di ammissibilità al fine di evitare all’UEPE la stesura di programmi nei casi in cui le istanze siano inammissibili” si è rivelata uno strumento indispensabile per consentire agli uffici di esecuzione penale esterna di fare fronte alle numerose richieste, nonostante il mancato aumento di organico. Sempre nell’ottica di una collaborazione proficua diretta a rendere effettivo lo sforzo di tutti, si rimarca la necessità di una tempestiva risposta alle eventuali richieste che l’UEPE inoltri al Giudice procedente nel corso dell’esecuzione del programma.